Voli, nuove regole Ue su ritardi e cancellazioni: più tutele e rimborsi per i passeggeri

Nuove regole in arrivo per chi viaggia in aereo nell’Unione Europea. Bruxelles ha aggiornato le linee guida sul trasporto aereo rafforzando i diritti dei passeggeri in caso di ritardi, cancellazioni e rincari improvvisi dei biglietti legati al caro carburante.

L’obiettivo della Commissione europea è garantire maggiore trasparenza sui prezzi e assistenza più chiara ai viaggiatori, in una fase segnata dall’aumento dei costi energetici e dall’instabilità internazionale.

Prezzo del biglietto bloccato dopo l’acquisto

Una delle principali novità riguarda il costo dei voli. Le compagnie aeree saranno obbligate a mostrare fin da subito il prezzo finale del biglietto, comprensivo di tasse, supplementi e oneri aggiuntivi.

Dopo l’acquisto non potranno più essere applicati rincari successivi dovuti a:

  • aumento del carburante;
  • costi energetici;
  • circostanze straordinarie.

Secondo le nuove indicazioni europee, il caro cherosene non può essere scaricato sui passeggeri dopo la conferma della prenotazione.

Quando scatta il diritto all’assistenza

Le linee guida aggiornano anche i criteri per ottenere assistenza in aeroporto in caso di ritardo.

Il diritto scatta:

  • dopo 2 ore per voli fino a 1.500 km;
  • dopo 3 ore per voli tra 1.500 e 3.500 km;
  • dopo 4 ore per voli intercontinentali oltre 3.500 km.

L’assistenza comprende:

  • pasti e bevande;
  • eventuale pernottamento in hotel;
  • trasferimenti aeroporto-hotel;
  • due comunicazioni gratuite via telefono o email.

Rimborso totale dopo 5 ore di ritardo

Se il ritardo supera le 5 ore, il passeggero può rinunciare al viaggio senza penali e ottenere il rimborso integrale della tratta non effettuata.

In questo caso:

  • decade però il diritto all’assistenza successiva;
  • il vettore non è più obbligato a garantire vitto o alloggio dopo la rinuncia.

Voli in coincidenza: cosa cambia

Per i voli con scalo, la tutela dipende dalla compagnia aerea.

Se entrambi i voli sono operati dallo stesso vettore e il ritardo del primo impedisce la coincidenza:

  • la compagnia deve offrire un volo alternativo;
  • oppure rimborsare il biglietto e garantire il ritorno al punto di partenza.

I casi esclusi dalle tutele

Le nuove norme non si applicano ai voli:

  • in partenza da Paesi extra-Ue;
  • diretti verso l’Europa;
  • operati da compagnie non europee.

In questi casi valgono le regole locali e le condizioni previste dal contratto di trasporto.

Le eccezioni per le compagnie

Bruxelles chiarisce anche quando i vettori possono evitare il risarcimento.

Le compagnie dovranno dimostrare che la cancellazione è avvenuta per “circostanze straordinarie” reali, come:

  • carenze locali di carburante;
  • emergenze operative;
  • problemi straordinari negli aeroporti.

Il semplice aumento del costo del jet fuel non sarà invece considerato una motivazione valida per negare il rimborso.

Codacons: “Stop ai rincari nascosti”

Soddisfatto il Codacons, che parla di una stretta importante contro i supplementi improvvisi:

“A chi ha acquistato un biglietto aereo non possono essere richiesti successivamente costi aggiuntivi legati al carburante”.

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