Cos’è la grazia e come funziona: iter, requisiti e quando può essere revocata

La grazia è uno degli strumenti di clemenza previsti dall’ordinamento italiano e rappresenta un provvedimento individuale con cui il Presidente della Repubblica può estinguere, in tutto o in parte, la pena inflitta con una sentenza definitiva oppure sostituirla con una pena diversa prevista dalla legge. Si tratta di un istituto che non cancella la condanna, ma interviene esclusivamente sull’esecuzione della pena.

La possibilità di concedere la grazia è prevista dall’articolo 87 della Costituzione, che attribuisce questa prerogativa al Capo dello Stato. Tuttavia, il decreto di concessione deve essere controfirmato dal ministro della Giustizia, come stabilito dall’articolo 89 della Costituzione, assumendone così la responsabilità politica e amministrativa.

Chi può presentare la domanda di grazia

La procedura è disciplinata dall’articolo 681 del Codice di procedura penale. La domanda è rivolta al Presidente della Repubblica, ma viene presentata al ministro della Giustizia.

L’istanza può essere presentata dal condannato oppure da un prossimo congiunto, dal convivente, dal tutore, dal curatore o da un avvocato. Se la persona sta scontando la pena in carcere o è internata, la richiesta può essere depositata anche direttamente presso il magistrato di sorveglianza.

La normativa prevede inoltre che il presidente del Consiglio di disciplina dell’istituto penitenziario possa proporre la concessione della grazia come ricompensa nei confronti di un detenuto che si sia distinto per comportamenti particolarmente meritevoli.

Come si svolge l’istruttoria

Dopo la presentazione della domanda viene avviata un’istruttoria durante la quale vengono acquisiti diversi pareri e informazioni.

Il Procuratore generale presso la Corte d’Appello esprime il proprio parere sulla richiesta. Se il condannato è detenuto, agli arresti domiciliari o affidato ai servizi sociali, interviene anche il magistrato di sorveglianza.

Nel corso dell’istruttoria vengono valutati numerosi elementi, tra cui la posizione giuridica del condannato, l’eventuale perdono delle persone offese dal reato, le informazioni fornite dalle Forze dell’Ordine e le relazioni dei responsabili degli istituti penitenziari.

Conclusa questa fase, il ministro della Giustizia trasmette tutta la documentazione al Presidente della Repubblica, accompagnandola con un proprio parere, favorevole o contrario alla concessione del beneficio.

La decisione finale spetta comunque al Capo dello Stato. A stabilirlo è stata anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 200 del 2006, che ha ribadito come la scelta conclusiva sulla grazia rientri esclusivamente nelle prerogative presidenziali.

La legge prevede inoltre che la grazia possa essere concessa anche in assenza di una specifica domanda, qualora sia il Presidente della Repubblica ad avviare direttamente l’iniziativa. Anche in questo caso, però, è necessario che venga svolta l’istruttoria prevista dalla normativa.

Quando la grazia può essere revocata

La concessione della grazia non elimina le pene accessorie né gli effetti penali della condanna, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto presidenziale.

Il beneficio può inoltre essere revocato. Ciò avviene quando la grazia è stata concessa a determinate condizioni e il beneficiario, entro cinque anni dal decreto presidenziale (dieci anni nel caso di una pena originariamente pari all’ergastolo), commette un nuovo delitto non colposo per il quale viene condannato a una pena detentiva.

In questi casi la revoca opera di diritto ed è disposta dal giudice dell’esecuzione. La pena precedentemente condonata torna quindi a essere eseguibile.

La grazia può essere revocata anche qualora una successiva istruttoria accerti l’esistenza di elementi tali da compromettere la legittimità del provvedimento originario.

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